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La Tutela dei Consumatori cos’è e quando interviene

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Ben trovati cari lettori in questo numero parleremo della tutela del consumatore nel mondo delle forniture energetiche.

Chi di noi non ha affrontato un trasloco, dovuto attivare un nuovo allaccio luce e gas, Etc., e per questo dovuto interfacciarsi nelle fasi contrattuali, di sopralluogo tecnico con venditori o con il proprio distributore locale ed incappare in criticità con le loro procedure o semplicemente con i loro sistemi di assistenza al cliente?

Ricordiamoci sempre che il rapporto con un fornitore inizia con la stipula di un contratto che disciplina un’offerta ma anche diritti e doveri di fornitori, distributori e cliente finale che ha, tra le altre cose, il diritto di reclamare per costi non giustificati in bolletta, disservizi ricevuti o altro avviando così alcune azioni a sua tutela.
Il Diritto di Ripensamento può essere infatti richiesto entro 14 giorni dalla stipula del contratto di fornitura luce e gas senza alcun onere a carico inviando una raccomandata A/R al fornitura manifestando appunto la propria volontà.
Il Diritto di Recesso invece può essere inviato in qualunque momento per tutte le utenze BT ( per le MT rispettando quanto riportato nel contratto) attraverso raccomandata A/R in caso di cessazione del punto di fornitura come per un trasloco, mentre nel caso in cui il cliente stipuli un nuovo contratto per lo stesso punto, ad occuparsene sarà il fornitore subentrante.

Con la concorrenza del Libero Mercato ed in questo periodo complice la crisi dei prezzi di energia, può capitare che i fornitori effettuano liberamente delle variazioni sui contratti luci e gas già attivi per mezzo di un fenomeno chiamato “modifica unilaterale del contratto” , cosa questa che viene comunicata precedentemente per iscritto dal proprio fornitore almeno tre mesi prima che la nuova conduzione venga applicata.
Quando ricevi la comunicazione è fondamentale valutare bene tutti pro i contro delle nuove condizioni e scegliere se rimanere col il proprio fornitore o eventualmente cambiare.
Se si intende rimanere con il proprio fornitore con le nuove condizioni contrattuali, non si dovrà agire in nessun modo.

Per il fornitore varrà la regola del silenzio assenso.

Se invece non si è convinti e si decide di rifiutare la modifica unilaterale, viene applicato il diritto di recedere senza oneri di alcun tipo, inviando una raccomandata A/R al tuo vecchio fornitore.
Può in alcuni casi capitare di versi recapitare una bolletta di consumo per il proprio punto di fornitura senza aver mai sottoscritto il contratto con quel fornitore.

In questo caso generalmente si tratta di pratiche commerciali ingannevoli la cui colpa attribuibile alle scorrettezze di alcuni agenti commerciali che, per riuscire a farti sottoscrivere un contratto, omettono informazioni o le danno non corrette. Per ovviare al problema puoi richiedere l’annullamento del contratto non richiesto, inviando un reclamo entro 30 giorni dalla comunicazione del nuovo fornitore.
Quando nonostante una lettera di reclamo il problema non viene risolto, è possibile rivolgersi allo sportello del consumatore istituito dall’Autorità in collaborazione con l’Acquirente Unico.

Lo Sportello del Consumatore ha lo scopo di fornire informazioni, servizi e tutela ai clienti in materia di energia elettrica e gas.
È bene sapere che anche i fornitori hanno il diritto di difendersi dai clienti in particolare da quei clienti morosi che accumulano in maniera talvolta seriale debito per fatture non pagate con fornitori diversi venendo così inseriti in una così detta black list che proteggerà i fornitori da questa pratica scorretta de teniamo conto che l’energia è un servizio che prima viene erogato e poi fatturato.

L’istituzione del registro dei morosi è un primo passo verso la tutela dei gestori di luce e gas, considerando che il dato della morosità per le utenze energetiche in Italia è in crescita. Oltre a non ricevere il pagamento delle bollette di luce e gas, i fornitori devono versare al distributore la quota relativa agli oneri di sistema, anche per i clienti morosi. Secondo questa disposizione, i gestori si trovano obbligati a pagare al distributore una somma che non hanno mai incassato da parte dei clienti morosi, avendo così un doppio danno economico. L’Antitrust è intervenuta denunciando l’accaduto e proponendo che anche i distributori si facciano carico, almeno in parte, della morosità dei clienti. Sicuramente questa mossa dell’Autorità e l’istituzione del registro morosi potrebbero aiutare i fornitori a tutelarsi e i clienti che entrano in una nuova casa a riattivare, in modo più semplice, contatori chiusi per morosità dell’inquilino precedente.

Quindi cari lettori che ognuno si faccia rispettare ma allo stesso tempo rispetti l’altro, del resto alla base di ogni contratto deve esserci un rapporto di reciproca fiducia.

Al prossimo numero, Buona Energiaaaaa

Articolo estratto dall’editoriale Osservatorio Cittadino

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Rossella di Grazia

Esperta di Bill Audit ed amministratrice unica della ESB Consulting.