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Bollette, cos’è cambiato dal 1° luglio con l’erogazione del Servizio a Tutele Graduali.

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Nel mese di agosto tante PA ricevono le prime bollette dei fornitori aggiudicatari del Servizio a Tutele Graduali (STG), il nuovo contratto di fornitura dell’energia elettrica di ultima istanza istituito per sostituire il Servizio di Maggior Tutela.

Sono più numerose di quanto si pensi le piccole PA senza un contratto di fornitura di energia elettrica in regime di Tutela.
Fino ad oggi, la stragrande maggioranza di tali amministrazioni ha ricevuto le bollette da SEN – Servizio Elettrico Nazionale, la società del gruppo Enel che eroga il Servizio di Maggior Tutela sui contatori gestiti da E-Distribuzione.

Dal 1° luglio le forniture sono passate ad un nuovo gestore!

Molte PA lo scopriranno solo dopo ferragosto quando, al ritorno dalle ferie estive, sul Sistema di Interscambio ( SdI ) compariranno le prime fatture dell’operatore aggiudicatario della prima gara del Servizio a Tutele Graduali (STG).
Una gara dall’esito sorprendente nella quale, in 6 lotti su 9, si è dovuto ricorrere all’estrazione a sorte per individuare gli operatori aggiudicatari.

Nonostante il tema sia di grandissima attualità, le informazioni disponibili in rete sul Servizio a Tutele Graduali sono piuttosto frammentarie, e nelle ultime settimane si sono intensificate le richieste di chiarimento da parte dei nostri clienti e degli utenti del nostro sito.

I principali dubbi riguardano:

  • Come è stato scelto l’operatore?
    Io sono in fornitura con Servizio Elettrico Nazionale!

  • Se è stato abolito il servizio di Maggior Tutela, sono obbligato a passare al mercato libero?

  • Il Servizio a Tutele Graduali conviene?
    Quanto si paga esattamente?

Cos’è il Servizio di Maggior Tutela:

Nel nostro paese si parla di abolizione del servizio di Maggior Tutela dalla sua nascita, che risale al 2007.

Il servizio di maggior tutela non è altro che un servizio di ultima istanza, atto a garantire la continuità della fornitura di energia elettrica ai piccoli consumatori senza un contratto.

Per piccoli consumatori si intendono i titolari di utenze domestiche e le utenze intestate ad aziende, comprese le PA con i seguenti requisiti:

  • nessuna utenza in Media Tensione;
  • meno di 50 dipendenti;
  • meno di 10 milioni di fatturato o di totale di bilancio.

In sintesi, se rimango senza un contratto per l’energia elettrica, non viene interrotta l’erogazione della fornitura, ma viene applicato il servizio di ultima istanza.

Quale servizio?

Se sono un grande consumatore, ad esempio una PA con più di 50 dipendenti, si applica il contratto di Salvaguardia.
Se sono piccolo, si applica il Servizio di Maggior Tutela.

Quali sono le differenze rispetto al Servizio di Salvaguardia?

  • Con la Maggior Tutela il fornitore è sempre lo stesso. Non c’è una gara per individuare il fornitore. E’ la società di distribuzione che eroga il servizio di Maggior Tutela per il tramite di una sua società di vendita.

    Per tale ragione, nel 2020, l’86% del mercato di Tutela è stato gestito da Servizio Elettrico Nazionale.

  • Il prezzo della materia prima è stabilito trimestralmente dall’ARERA. La tutela è solo apparente, infatti, anche se i prezzi trimestrali non sono definiti in base ad un meccanismo automatico di indicizzazione, nella sostanza il costo riflette l’andamento del mercato elettrico.
  • Nessun obbligo di scegliersi un operatore del mercato libero.

Qual è la caratteristica più apprezzata dai consumatori del servizio di Maggior Tutela?

La possibilità di avere una fornitura di energia a condizioni di mercato senza doversi preoccupare di sottoscrivere un contratto

Con l’abolizione del servizio di Maggior Tutela, questa funzione continua ad essere svolta dal Servizio a Tutele Graduali (STG). I piccoli consumatori di energia preoccupati di una possibile fregatura o semplicemente pigri, che si rifiutano di sottoscrivere un qualunque contratto di fornitura, possono continuare a dormire sonni tranquilli: non sussiste nessun obbligo di scegliersi un operatore del mercato libero!


Su questo punto c’è molta confusione e tanta disinformazione, se si cercano in rete informazioni sull’argomento, troviamo migliaia di articoli che ci raccontano dell’equazione: fine tutela = obbligo di trovare un nuovo fornitore. Tale narrazione è comprensibile, considerato che la quasi totalità delle informazioni sul tema è prodotta dagli operatori di vendita. La stessa Autorità, nella sua relazione annuale a pagina 131 scrive “L’esclusione dal servizio di maggior tutela è in effetti avvenuta dal 1° gennaio 2021 per i clienti non domestici di piccola dimensione allacciati in bassa tensione. Da questa data le piccole imprese e alcune micro-imprese devono rifornirsi di energia elettrica nel mercato libero. Per garantire la continuità della fornitura e lasciare il tempo necessario a scegliere l’offerta più adatta alle proprie esigenze, l’Autorità ha introdotto per i clienti predetti il servizio a tutele graduali.

Nella sostanza, con l’abolizione del servizio di tutela cambia il contratto, cambia l’operatore, ma non sussiste nessun obbligo di contrarre. Nel mercato elettrico al dettaglio, l’unico obbligo a contrarre è a carico delle PA, che sono obbligate ad utilizzare le Convenzioni messe a disposizioni da Consip o dalle Centrali di Committenza regionali. Le PA possono derogare solo nell’ipotetico caso in cui riuscissero a spuntare, con una gara pubblica, condizioni economiche migliori di almeno il 3% rispetto a Consip.

Quali utenze sono passate al nuovo fornitore dal 1° luglio ?

Il passaggio al Servizio a Tutele Graduali (STG) avverrà in due parti.

  1. Per i clienti della Maggior Tutela “più consapevoli” è già avvenuto con decorrenza 1° gennaio 2021.
  2. Per i clienti residenziali e alcune microimprese due anni dopo (1° gennaio 2023).
 

Il STG è in vigore dal 1° gennaio 2021 per i clienti senza un contratto di fornitura e senza utenze in media tensione con le seguenti caratteristiche:

  •  le piccole imprese, ai fini dell’applicazione del contratto STG, sono considerate piccole le aziende (o le PA) con un numero di dipendenti tra 10 e 50 e un fatturato o totale attivo tra 2 e 10 milioni di euro;
  • le microimprese, se i numeri sono inferiori (meno di 10 dipendenti o meno di 2 milioni di fatturato) rileva, ai fini dell’applicazione del contratto STG, la presenza di almeno un punto di prelievo con più di 15 kW di potenza contrattuale.

Con numeri superiori o con utenze in media tensione, si applica il Servizio di Salvaguardia.

Per le utenze residenziali e le aziende o PA con numeri inferiori senza POD con più di 15 kW, si continuerà ad applicare il servizio di Maggior Tutela fino al 1° gennaio 2023.

La delibera dell’ARERA che definisce la regolazione del STG è datata 24 novembre 2020, un mese prima della decorrenza del nuovo contratto. Per avere il tempo di effettuare la gara per individuare gli operatori, per 6 mesi, da gennaio a giugno 2021, il contratto SGT è stato erogato dal precedente gestore il servizio di Maggior Tutela. In questo periodo, non essendo cambiato il fornitore, tante amministrazioni non si sono neanche accorte del nuovo contratto, ed hanno continuato ad effettuare gli atti di liquidazione delle bollette come se nulla fosse.

Dal 1° luglio è stato eseguito il cambio fornitore per i suddetti clienti “consapevoli” aventi diritto al STG. Le prime fatture arriveranno nel mese di agosto con scadenza a 20 giorni, negli stessi termini del precedente servizio di Maggior Tutela.

Se vuoi informazioni o se vuoi avvalerti di un consulente specializzato che possa aiutarti in questo momento di passaggio tenendo soprattutto conto delle tue personali esigenze di consumo, contattaci.

Rossella di Grazia

Esperta di Bill Audit ed amministratrice unica della ESB Consulting.